Ufficio Reclami – Banca di Anghiari e Stia C.C.
Via Mazzini 17
52031 Anghiari AR
e- mail ispettorato@bancadianghiariestia.it
PEC segreteria@pec.bccas.it
Tel. 0575 787602
Fax 0575 789889
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La risposta al reclamo sarà inviata entro 60 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti, ecc.) ed a servizi e attività di investimento.
Detti termini sono ridotti a 15 giorni lavorativi (o 35 giorni lavorativi in caso di situazioni eccezionali) se il reclamo ha ad oggetto servizi di pagamento rientranti nella disciplina della c.d. PSD.
Le modalità previste per la presentazione del reclamo sono le seguenti:
È importante indicare nel reclamo i seguenti contenuti (campi presenti sul modulo fac-simile):
L’assenza di queste informazioni potrebbe determinare la mancata presa in carico del reclamo.
Per ogni reclamo ricevuto l’ufficio Reclami:
– invia tempestivamente al Cliente una conferma di avvenuta ricezione – impiegando, se del caso, il medesimo canale di comunicazione (cartaceo o telematico) utilizzato dal cliente per l’inoltro del reclamo;
– invia una risposta (nei termini previsti) avendo cura di utilizzare lo stesso mezzo usato dal Cliente per inoltrare il reclamo (a mero titolo esemplificativo posta ordinaria, raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o email), verificando, laddove possibile rispetto al mezzo utilizzato per fornire la risposta, l’avvenuta ricezione da parte del reclamante.
Dopo aver ricevuto un reclamo, l‘Ufficio Reclami invia tempestivamente al Cliente una conferma di avvenuta ricezione dello stesso, verificando se del
caso la corretta legittimazione del reclamante. Successivamente provvede ad inviare al Cliente la lettera di chiusura del reclamo con lo stesso mezzo con il
quale è pervenuto (posta ordinaria, raccomandata A/R , email o PEC, [fax]) entro i termini previsti dalla normativa di riferimento di seguito riportati:
Modulo disconoscimento operazioni con carta di pagamento
Per i reclami relativi alla struttura e alle caratteriste dei prodotti assicurativi, alla relativa documentazione d’offerta, e alla gestione del rapporto contrattuale con
le compagnie di assicurazione è necessario rivolgersi direttamente alla Compagnia di Assicurazione di riferimento.
Per i reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare è necessario rivolgersi direttamente alla SGR di riferimento che ha istituito il Fondo Pensione.
Resta ferma la facoltà per il cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla Banca/Società6 ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a uno dei seguenti enti preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.
ABF (ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO)
consultabile per i prodotti e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia.
Dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al
sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia.
Ciò implica, ad esempio, che un ricorso presentato il 1° settembre 2026 potrà avere ad oggetto solo operazioni o comportamenti successivi al 1° settembre
2020, purché siano decorsi senza esito i termini previsti dalla normativa di riferimento dalla data di trasmissione del reclamo, oppure vi sia stata risposta
da parte della Banca.
L’arbitro Bancario Finanziario in parole semplici
ACF (ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE)
consultabile per i servizi e le attività di investimento e per lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa in relazione ai prodotti di investimento
assicurativi nonché per eventuali doglianze e segnalazioni relative al contenuto dei Key Information Document (KID) dei prodotti finanziari e assicurativi di
investimento. Per sapere come rivolgersi all’ACF e l’ambito della sua competenza consultare il sito www.acf.consob.it . Il diritto di ricorrere all’Arbitro
medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle
controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Istruzioni operative da seguire per i ricorsi dinanzi all’ACF a partire dal 1° ottobre 2021
Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione
per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento
del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it
Altro organismo di mediazione
iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
Il ricorso a uno degli organismi sopra elencati è condizione necessaria per poter ricorrere all’autorità giudiziaria
Per l’attività di distribuzione assicurativa resta altresì ferma la facoltà per il cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla Banca ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
consultabile per l’attività di distribuzione assicurativa svolta direttamente dalla Banca/Società9 in relazione ai prodotti assicurativi danni e ai prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, nonché per questioni attinenti al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e alla
documentazione informativa dei prodotti assicurativi (fatta eccezione per il KID).
Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
In merito ai dati quantitativi dei reclami ricevuti, la Banca pubblica annualmente un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami. I rendiconti si
possono consultare ai link sotto riportati.